Art. 2.

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 50 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento di cui al comma 1 è attribuito alle regioni Umbria e Marche e ripartito, ai sensi dell'articolo 3, in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione.

 

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